Un’auto o una moto ancora idonea all’uso deve essere assicurata anche se rimane ferma in un’area privata, come un garage, un box, un cortile o un giardino. Il semplice mancato utilizzo del veicolo non fa venir meno l’obbligo della copertura RC Auto.
Questa regola è stata introdotta dal D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184, entrato in vigore il 28 dicembre 2023, che ha esteso l’obbligo assicurativo indipendentemente dal luogo in cui il veicolo viene utilizzato e dal fatto che sia fermo o in movimento.
Dal 12 maggio 2026, il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 57 ha chiarito alcune eccezioni. L’assicurazione non è necessaria quando il veicolo è stabilmente inidoneo all’uso come mezzo di trasporto, ad esempio perché privo di parti essenziali. Non basta, invece, che sia temporaneamente guasto o semplicemente inutilizzato.
È inoltre possibile chiedere alla compagnia la sospensione della copertura, nei limiti previsti dalla legge. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico il decreto del 2026 introduce anche formule assicurative più flessibili, distinguendo il rischio legato alla circolazione da quello statico.
Fonti ufficiali: Gazzetta Ufficiale, D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184; Gazzetta Ufficiale, D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 57; Ministero delle Imprese e del Made in Italy, FAQ RC Auto.