La pronuncia del 2025 del TAR Lazio offre un'occasione per esaminare i limiti entro i quali può essere esercitata la discrezionalità amministrativa nella concessione della cittadinanza italiana.
Il caso
Un cittadino straniero aveva presentato domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. L'Amministrazione aveva respinto l'istanza richiamando l'esistenza di un procedimento penale e una ritenuta insufficienza reddituale.
Il richiedente ha impugnato il provvedimento deducendo, tra l'altro, difetto di istruttoria e di motivazione. Ha evidenziato che la vicenda penale non aveva avuto sviluppi significativi, che la valutazione reddituale si era concentrata su una sola annualità e che non gli era stato consentito di interloquire utilmente prima dell'adozione del diniego.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Pur riconoscendo l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione in materia di cittadinanza, la pronuncia ribadisce che tale potere deve essere esercitato sulla base di un'istruttoria completa e di una motivazione logica, coerente e aderente alla situazione concreta.
In particolare, la mera presenza di una notizia di reato non esonera l'Amministrazione dal valutarne consistenza, sviluppo e attualità. Analogamente, una flessione reddituale circoscritta non può essere isolata dal complessivo andamento economico del richiedente.
Il principio che emerge
L'ampia discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione nel procedimento di concessione della cittadinanza non equivale ad arbitrarietà: il diniego deve poggiare su un'istruttoria effettiva, su una valutazione complessiva e attuale dei fatti e su una motivazione capace di rendere comprensibile il percorso decisionale.
