Una sentenza del Tribunale di Milano affronta il delicato tema della responsabilità penale dell'amministratore di diritto che non abbia esercitato in concreto la gestione della società, con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale.

Il caso

All'imputato, amministratore formale di una società successivamente dichiarata fallita, veniva contestata una condotta di bancarotta fraudolenta documentale in relazione alla mancata disponibilità della documentazione contabile e all'impossibilità per la curatela di ricostruire compiutamente il movimento degli affari.

L'istruttoria ha tuttavia ricostruito un ruolo sostanzialmente estraneo alla gestione effettiva della società. L'imputato aveva effettuato un rilevante investimento e assunto formalmente la carica, mentre la gestione concreta risultava affidata ad altri soggetti.

Amministratore formale e posizione di garanzia

Il Tribunale chiarisce che il mero carattere formale della carica non comporta automaticamente l'esenzione da responsabilità. L'amministratore di diritto è titolare di una posizione di garanzia e conserva obblighi di vigilanza e controllo anche quando la gestione sia esercitata in concreto da altri.

Ciò, tuttavia, non consente di trasformare la responsabilità penale in una responsabilità oggettiva derivante dalla sola carica. Per la bancarotta fraudolenta documentale deve essere provato anche l'elemento soggettivo richiesto dalla specifica fattispecie.

La prova dell'elemento soggettivo

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il Tribunale osserva che, per l'amministratore formale, occorre verificare la concreta consapevolezza delle condotte rilevanti o, nei casi in cui rilevi il dolo generico, almeno la rappresentazione della significativa possibilità di un'alterazione fraudolenta della contabilità accompagnata dall'abdicazione ai poteri-doveri di vigilanza.

Nel caso esaminato tale consapevolezza non è risultata provata. Le risultanze processuali non consentivano di affermare che, al momento dell'investimento e dell'assunzione della carica, l'imputato fosse consapevole di una gestione fraudolenta della contabilità. Il Tribunale ha quindi pronunciato assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Il principio che emerge

La qualità di amministratore di diritto, anche quando il ruolo sia meramente formale, comporta obblighi di vigilanza ma non determina automaticamente la responsabilità per bancarotta fraudolenta documentale. L'affermazione di responsabilità richiede l'accertamento in concreto dell'elemento soggettivo previsto dalla fattispecie e non può essere ricavata dalla sola titolarità formale della carica.

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